Le detrazioni fiscali per interventi edili su edifici esistenti sono molte e riguardano diverse imposte, Irpef e IVA principalmente.
Le normative indicano:
Le prime agevolazioni che trattiamo sono quelle relative a interventi su edifici già esistenti e non quelli di nuova costruzione; questi interventi, anche combinati, sono mirati a ottenere almeno un risparmio del 20% sull’energia impiegata per la climatizzazione invernale (assumendo come riferimento i valori delle tabelle indicate nella legge), tale risparmio deve essere conseguito sull’intero edificio e non su singole parti o appartamenti singoli.
Ciò che conta per ottenere questo tipo di detrazioni fiscali è il risultato finale, poiché la legge non stabilisce particolari tipologie di intervento, ma è importante solo il risultato finale, ovvero una riduzione del consumo energetico per la climatizzazione invernale.
Limite di detrazione 100.000 euro (spesa ammissibile 153.846,15 euro).
Rientrano tra le strutture orizzontali anche i pavimenti qualora l’intervento sugli stessi sia mirato al risparmio energetico richiesto. Questa tipologia di intervento deve rispettare alcuni parametri tecnologici stabiliti dalla legge.
La misura riguarda sia l’edificio sia parti dello stesso o singoli appartamenti.
Sono compresi persino gli infissi, benché strutture accessorie, poiché hanno effetto sulla dispersione di calore, la cui detrazione però a partire dal 1 gennaio 2018 è ridotta del 50%.
Limite di detrazione 60.000 euro (spesa ammissibile 92.307,69 euro - 120.000,00 euro per gli infissi).
I pannelli devono rispettare termini di garanzia e alcune caratteristiche tecniche stabilite nella normativa. Per le spese effettuate dal 1 gennaio 2008 non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica.
Limite di detrazione 60.000 euro (spesa ammissibile 92.307,69 euro).
Questo intervento deve consistere nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, accompagnata dalla relativa messa a punto del sistema di distribuzione.
Rientrano in questa misura anche le sostituzioni con pompa di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia.
Deve trattarsi di sostituzione (anche parziale) di un impianto di climatizzazione invernale già esistente con uno dotato di caldaia a condensazione e relativa messa a punto. Sono agevolati anche gli interventi per rendere centralizzati gli impianti autonomi con contabilizzazione individuale dei consumi, e la trasformazione di impianti centralizzati per la contabilizzazione individuale dei consumi. Non rientrano tra le detrazioni fiscali quegli interventi per trasformare impianti centralizzati in impianti autonomi.
La misura della detrazione varia in base all’efficienza dell’impianto; è prevista, infatti, una detrazione del 50% per gli impianti che abbiano efficienza media stagionale almeno uguale alla classe A, e una detrazione più alta del 65% se sono dotati di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02
Limite di detrazione 30.000 euro (spesa ammissibile variabile).
Detrazione del 50% per acquisti effettuati dal 1 gennaio 2018
Valore massimo detrazione 60.000 euro (spesa massima ammissibile 120.000,00 euro).
Detrazione del 50% per acquisti effettuati dal 1 gennaio 2018
Valore massimo detrazione 30.000 euro (spesa massima ammissibile 120.000,00 euro).
Per beneficiare della detrazione del 65% è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.
Valore massimo detrazione 100.000 euro (spesa massima ammissibile 153.846,15 euro).
Dotati di specifiche caratteristiche, per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative.
La detrazione spetta nella misura del 65% dell’intero importo speso (la legge non prevede, infatti, un limite massimo di detrazione).
Una opzione interessante, che a partire dal 2018 coinvolge tutti gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sia sulle singole unità immobiliari sia su parti comuni degli edifici, è la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante, ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, nel caso di contribuente incapiente (contribuente che ha un’imposta annua dovuta inferiore alla detrazione spettante). I contribuenti diversi dagli incapienti possono ugualmente cedere il loro credito, ma solo a fornitori o altri soggetti privati, esclusi istituti di credito e intermediari finanziari.
Consulta le altre sezioni della guida:
Parte II: agevolazioni per interventi su condomini